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L’intervento su istanza di parte per “comunanza di causa”: norme, dottrina e giurisprudenza


Autore:

Enzo Vullo

Titolo [Ita]:

L’intervento su istanza di parte per “comunanza di causa”: norme, dottrina e giurisprudenza

Title [Eng]:

The Intervention in the Proceedings Following the Request of a Party on the Basis of a “Common Cause”: Rules, Scholarship and Caselaw

Data pubblicazione: 27/10/2022

Fascicolo: XXVI - anno: 2021 - pp. 389-416.

Lingua: Italiano.

Abstract [Ita]

L’“intervento coatto” ex art. 106 c.p.c. di un terzo nel processo è una figura di litisconsorzio successivo che può realizzarsi su istanza di una delle parti. Il termine “coatto” non si riferisce a una costrizione del terzo a partecipare al processo pendente, bensì significa che questi non vi accede spontaneamente, vi è “convenuto”. Presupposto all’utilizzo dell’istituto è la “comunanza di causa”, termine ambiguo sul quale si è sviluppato un acceso dibattito, che ha portato oggi a ritenere che causa “comune” sia quella giuridicamente ed oggettivamente “connessa”, poiché la finalità dell’istituto, oltre all’economia processuale, è quella di non generare conflitti “logici” tra giudicati.

Il terzo diviene “parte” processuale, con poteri e oneri relativi tale posizione, ed è vincolato agli effetti del giudicato: i poteri sono “pieni” ove nel processo si introduce un rapporto fra una parte e il chiamato; oppure sono ristretti, ove l’intervento è “adesivo”.

Questo studio tratta la disciplina dell’istituto in parola: artt. 106 (condizioni di ammissibilità), 269 (tempi e modi della chiamata) e 271 c.p.p. (costituzione del terzo); e le sue ipotesi applicative più frequenti, tra cui quella controversa dell’intervento per diritti connessi da un vincolo di dipendenza-pregiudizialità con il rapporto giuridico oggetto del processo originario, fattispecie assimilata all’intervento adesivo.


Parole chiave: intervento coatto; chiamata di terzo; comunanza di causa; condizioni di ammissibilità; costituzione del terzo.

Abstract [Eng]

The forced intervention (intervento coatto) provided under Art. 106 c.p.c. of a third party in the proceedings is a case of supervening lis pendens originating from the request of one of the parties. The expression “coatto” does not refer to the mandatory participation of the third party in the proceedings but means that the latter does not voluntarily join it. An essential feature is the “common cause” (comunanza di causa), an ambiguous wording on which a heated debate has developed, currently leading to the idea that “common” cause is what is legally and objectively “connected”, since the purpose of the rule, in addition to procedural efficiency, is to avoid the arising of conflicts between different proceedings.


Keywords: forced intervention; third party summons; common cause; conditions of admissibility; constitution of the third party.




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